Legge del 2009 numero 99 art. 55


INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI ESERCIZIO DI AUTOTRASPORTO IN FORMA ASSOCIATA
1. L'espressione «in forma associata» di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per trasporti terrestri e il trasporto intermodale - Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa, esistente o di nuova costituzione, che:
a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi;
b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti.

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