Legge del 2009 numero 99 art. 35


EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 14, sono soppresse le parole: «, scaldacqua unifamiliari»;
b) dopo il numero 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria».

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