Legge del 2009 numero 99 art. 34


MISURE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2.7, dopo le parole: «fenomeni di condensa» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;
b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas»;
c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;
d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: «esclusivamente metallici,».

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