Legge del 2009 numero 99 art. 12


COMMERCIO INTERNAZIONALE E INCENTIVI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’ articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l’internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l’utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, di cui all’ allegato 1, nonché degli strumenti di incentivazione per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all’ allegato 1, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
(Alinea così modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b), L. 11 novembre 2011. n. 180, a decorrere dal 15 novembre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 1 della medesima L. 180/2011)
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all’assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall’attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall’amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1;
d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all’estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di commercio italiane all’estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;
e) complementarità degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.
4. Per le finalità di cui all’ articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105, sono assegnati all’apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2009, quanto a euro 500.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l’anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e, per l’anno 2011, quanto a euro 2.000.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

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