Legge del 2009 numero 88 art. 51


PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2006/960/GAI RELATIVA ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE TRA LE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA INCARICATE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, nel rispetto dei Principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti Principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che:
1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera a), della decisione quadro;
2) per «indagine penale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera b), della decisione quadro;
3) per «operazione di intelligence criminale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;
4) per «informazione e/o intelligence» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;
5) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo» debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione, nonché, ove non inclusi tra i precedenti, quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;
b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;
c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence;
d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;
e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;
g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;
h) prevedere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro, che quando le informazioni o l'intelligence richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente;
i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera h) sia richiesta nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un procedimento penale.
2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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