Legge del 2009 numero 88 art. 4


MODIFICA ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 4 FEBBRAIO 2005, N. 11, IN MATERIA DI ONERI RELATIVI A PRESTAZIONI E CONTROLLI
1. All'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469».

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