Legge del 2009 numero 88 art. 35


TERMINE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N. 825
1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo è di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta».
2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è abrogato.
3. Il nuovo termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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