Legge del 2009 numero 88 art. 17


DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 110/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 GENNAIO 2008, E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2002 DELLA COMMISSIONE, DEL 13 GIUGNO 2002

1. Al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in materia di bevande spiritose, la lettera a) del comma 1 dell' articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, è abrogata.
2. Le imprese di condizionamento sono tenute a indicare nell'etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni.
3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e alla tenuta della documentazione, stabilita secondo le modalità di cui al comma 5, per l'identificazione dell'origine del prodotto e per la verifica della conformità alle indicazioni facoltative, qualora utilizzate, di cui al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni.
4. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e dell' articolo 23 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.
6. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni, sulla base dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge.
(Comma cosi modificato dall'art. 35, comma 1, L. 4 giugno 2010, n. 96)
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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