Legge del 2009 numero 69 art. 66


SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACCESSO AL NOTARIATO
1. E' soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.
2. Dopo la lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è inserita la seguente:
«b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».
3. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente:
«5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente».
5. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: «due sottocommissioni» sono sostituite dalle seguenti: «tre sottocommissioni».
6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
c) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;
d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
7. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:
«Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente».

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