Legge del 2007 numero 244 art. 1, 351-387




351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.
352. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
353. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 351 e 352; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.
354. Per l'attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.
355. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.
356. Le amministrazioni di cui ai commi 345, 346, 349 e 355 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357.
357. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.
359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.
360. Al fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:
a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.
361. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l’estrazione e l’utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.
(Comma così modificato dal comma 16 dell’art. 3, D.L. 2 marzo 2012, n. 16)
362. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2008 in applicazione della normativa vigente.
363. [I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni].
(Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185)
364. [Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli].
(Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185)
365. [Le disposizioni di cui ai commi 363 a 364 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009].
(Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185)
366. [In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 363 a 365, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 363].
(Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185)
367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
(Alinea così modificato dalla lettera a) del comma 7 dell’art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69, dalla lettera a) del comma 35 dell’art. 23, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e, successivamente, dall'art. 1, comma 352, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;
(Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 7 dell’art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69)
b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli;
(Lettera prima sostituita dalla lettera c) del comma 7 dell’art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così modificata dalla lettera b) del comma 35 dell’art. 23, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)
c) [iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento spontaneo].
(Lettera abrogata dalla lettera d) del comma 7 dell’art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69)
368. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 367 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.
369. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 367.
370. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
371. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
372. [Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo].
(Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 68, L. 18 giugno 2009, n. 69)
373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.
374. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 119:
1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono inserite le seguenti: «, ai fini fiscali,»;
2) la parola: «italiani» è sostituita dalle seguenti: «degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;
3) dopo le parole: «non possiedano» sono inserite le seguenti: «al momento dell'opzione»;
4) le parole: «dell'1 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»;
b) al comma 120, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine»;
c) al comma 134, le parole: «Le SIIQ» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli»;
d) dopo il comma 134 è inserito il seguente:
«134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6».
375. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.
378. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per cento dal 1° gennaio 2008.
379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:
a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;
b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;
c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:
«678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra»;
d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:
«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti»;
e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:
«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.
681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista»;
f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»;
g) il comma 684 è sostituito dal seguente:
«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;
h) il comma 685 è sostituito dal seguente:
«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno»;
i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:
«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria»;
l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno»;
m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:
«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti».
380. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
381. [I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza].
(Comma abrogato dal comma 10 dell'art. 62, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sotituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 22 dicembre 2008, n. 203)
382. [I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti al decreto].
(Comma abrogato dal comma 10 dell'art. 62, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sotituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 22 dicembre 2008, n. 203)
383. [La regione o l’ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività].
(Comma abrogato dal comma 10 dell'art. 62, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sotituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 22 dicembre 2008, n. 203)
384. [Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell’efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di competenza].
(Comma abrogato dal comma 10 dell'art. 62, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sotituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 22 dicembre 2008, n. 203)
385. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
386. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.
387. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

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