Legge del 2005 numero 246 art. 9


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) è abrogata;
b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: "possono essere istituite" sono inserite le seguenti: "nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché";
c) all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale";
d) all'articolo 74:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi";
2) al secondo comma, dopo le parole: "e di funzionamento" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali» e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati";
3) il terzo comma è abrogato;
e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: "comprese quelle» sono inserite le seguenti: "di locazione finanziaria,";
f) l'articolo 95 è abrogato;
g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: "Ministro consigliere" sono inserite le seguenti: "con funzioni vicarie".
2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le parole: "ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

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