Legge del 2005 numero 246 art. 10


DISPOSIZIONI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 128:
1) al primo comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite le seguenti: "su cose antiche o usate";
2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite le seguenti: "di cui al primo comma";
b) all'articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata".

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