Legge del 2004 numero 6 art. 7


1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408".

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