Legge del 2004 numero 6 art. 4


1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale".
2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protez
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale".
2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".

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