Legge del 2004 numero 40 art. 9


DIVIETO DEL DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ E DELL'ANONIMATO DELLA MADRE

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
(La Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile-10 giugno 2014, n. 162 (Gazz. Uff. 18 giugno 2014, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3». In precedenza, la stessa Corte, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 49 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme era stato indetto con D.P.R. 7 aprile 2005 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84). Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Comunicato 15 luglio 2005 (Gazz. Uff. 15 luglio 2005, n. 163), aveva reso noto che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con verbale chiuso in data 11 luglio 2005, aveva accertato a norma dell'art. 36 della L. 25 maggio 1970, n. 352, che alla relativa votazione non aveva partecipato la maggioranza degli aventi diritto)
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
(La Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile-10 giugno 2014, n. 162 (Gazz. Uff. 18 giugno 2014, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3». In precedenza, la stessa Corte, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 49 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme era stato indetto con D.P.R. 7 aprile 2005 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84). Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Comunicato 15 luglio 2005 (Gazz. Uff. 15 luglio 2005, n. 163), aveva reso noto che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con verbale chiuso in data 11 luglio 2005, aveva accertato a norma dell'art. 36 della L. 25 maggio 1970, n. 352, che alla relativa votazione non aveva partecipato la maggioranza degli aventi diritto)

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