Legge del 2004 numero 40 art. 8


CAPO III Disposizioni concernenti la tutela del nascituro (STATO GIURIDICO DEL NATO)

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
(Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 102, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 108 del medesimo decreto legislativo n. 154/2013)

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