Legge del 2004 numero 40 art. 6


CONSENSO INFORMATO

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
(La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale) e con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 48 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «fino al momento della fecondazione dell'ovulo». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con due D.P.R. 7 aprile 2005 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84). Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Comunicato 15 luglio 2005 (Gazz. Uff. 15 luglio 2005, n. 163), ha reso noto che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con verbale chiuso in data 11 luglio 2005, ha accertato a norma dell'art. 36 della L. 25 maggio 1970, n. 352, che alla relativa votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto. La stessa Corte, con successiva sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1ª Serie speciale), ha, fra l’altro, dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione)
(In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 dicembre 2004, n. 336)
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

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