Legge del 2003 numero 326 art. 5 - bis


REGISTRO ITALIANO DIGHE
1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere".
2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID".

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2003 numero 326 art. 5 - bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti