Legge del 2003 numero 326 art. 37


ESATTA RICOGNIZIONE DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DI TASSE SU VEICOLI E NATANTI PER ANNI PREGRESSI
1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei soggetti che nulla più devono per avere fatto ricorso agli istituti di definizione di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data.

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