Legge del 2003 numero 326 art. 34


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI DEFINIZIONI AGEVOLATE
1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: "16 ottobre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004";
b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.";
c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002"; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: "16 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004".
2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "16 ottobre 2003" e "16 settembre 2003" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 marzo 2004" e "16 febbraio 2004".
3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: "30 novembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2004"; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo, le parole: "1° marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio 2004".
4. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-bis. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalità ridotte avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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