Legge del 2003 numero 326 art. 10


ATTESTAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI
1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad attestare la certezza, e la liquidità del credito, nonche' la data indicativa di erogazione del rimborso. L'attestazione, che non e' utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione, può avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalità diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.

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