Legge del 2003 numero 229 art. 9


(RIASSETTO IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2003 numero 229 art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti