Legge del 2003 numero 229 art. 20-bis


DECRETI LEGISLATIVI CORRETTIVI E INTEGRATIVI
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i princìpi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
(Articolo aggiunto dall'art. 18, L. 28 novembre 2005, n. 246; per la proroga del termine confronta il comma 14 dell'art. 1, L. 12 luglio 2006, n. 228).

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