Legge del 2003 numero 229 art. 19


abrogato [DATI IDENTIFICATIVI DELLE QUESTIONI PENDENTI DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO E CONTABILE]

[1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorita' emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.]

(Comma abrogato dall'art. 75 del codice dell'amministrazione digitale emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2003 numero 229 art. 19"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti