Legge del 2002 numero 166 art. 22


INTERVENTI PER LE UNIVERSIADI INVERNALI "TARVISIO 2003"
1. E' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2002, e di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi invernali "Tarvisio 2003".
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e con l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), predispone un progetto pilota di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali. Il progetto e' volto ad incentivare la pratica sportiva nell'ambito della programmazione scolastica al fine di conciliare la pratica agonistica di una o piu' discipline sportive con la frequenza scolastica. A tal fine e' autorizzata, per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, la spesa di 2 milioni di euro.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2.500.000 euro per l'anno 2002 e 5.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

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