Legge del 2001 numero 89 art. 5-quater


SANZIONI PROCESSUALI

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro10.000.
(Articolo aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83)

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