Legge del 2001 numero 89 art. 5-bis


GRATUITÀ DEL PROCEDIMENTO

[1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario].
(Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto. Successivamente, il presente articolo è stato abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2001 numero 89 art. 5-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti