Legge del 2001 numero 89 art. 4


TERMINE DI PROPONIBILITÀ

1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
(Articolo così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134)

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