Legge del 2001 numero 89 art. 3


PROCEDIMENTO

1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.
(Comma così sostituito dall’art. 1, comma 777, lett. g), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:
a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Non può essere designato il giudice del processo presupposto. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 777, lett. h), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 777, lett. i), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
(Il presente articolo, già modificato prima dall'art. 2, D.L. 11 settembre 2002, n. 201- soppresso dalla legge di conversione 14 novembre 2002, n. 259 - e poi dal comma 1224 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, è stato così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83)

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