Legge del 2001 numero 89 art. 2-bis


MISURA DELL'INDENNIZZO

1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo.
(Comma così sostituito dall’art. 1, comma 777, lett. e), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
1-bis. La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.
(Comma inserito dall’art. 1, comma 777, lett. f), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
(Comma inserito dall’art. 1, comma 777, lett. f), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte.
(Comma inserito dall’art. 1, comma 777, lett. f), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.
(Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83)

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