Legge del 2001 numero 383 art. 18


CAPO VII Copertura finanziaria ed entrata in vigore - (COPERTURA FINANZIARIA)
1.Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 14, e dall'articolo 11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:
a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 173.235 milioni;
b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;
c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni;
d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;
e) Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;
f) Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 17.200 milioni;
g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;
h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 13.340 milioni;
i) Ministero della sanità: lire 2.865 milioni;
l) Ministero per i beni e le attività culturali: lire 11.870 milioni;
m) Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni.
2.Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l'anno 2002, in apposita contabilità speciale denominata "Fondi per il rilancio dell'economia", intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003. Le restanti maggiori entrate recate dal capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresí di quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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