Legge del 2001 numero 383 art. 17


APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI E DELEGA AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DI DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1.Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, è prorogato al 30 giugno 2002.
3.Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al presente capo, assumendo tali norme quali princípi e criteri direttivi, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. I medesimi decreti legislativi dovranno disporre inoltre l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme recate dal presente capo.
4.Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

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