Legge del 2001 numero 149 art. 29


CAPO II Delle forme dell’adozione in casi particolari
La lettera a) del terzo comma dell’articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:
«a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti;».

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