Legge del 2000 numero 422 art. 5


RIORDINAMENTO NORMATIVO NELLE MATERIE INTERESSATE DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE
1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei; a tali testi unici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Con i testi unici di cui al comma 1, in armonia con le singole direttive comunitarie che regolano ciascuna materia, si provvede alla modifica della normativa vigente in materia di cause di esclusione nei settori degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture e nelle relative procedure di qualificazione al fine di procedere ad una loro omogeneizzazione.
4. Il presente articolo non si riferisce alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvederà con apposito provvedimento normativo.

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