Legge del 2000 numero 422 art. 18


MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 GIUGNO 1982, N. 470, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 76/160/CEE, RELATIVA ALLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, primo comma, lettera a), le parole: "a cura dei presídi e servizi multizonali previsti dall'articolo 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi" sono sostituite dalle seguenti: "a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presídi e servizi multizonali";
b) all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presídi e servizi multizonali";
c) all'articolo 5, lettera e), le parole: "ai presídi e servizi multizonali" sono sostituite dalle seguenti: "alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presídi e servizi multizonali";
d) all'articolo 6, secondo comma, le parole: "analisi dei campioni prelevati con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)" sono sostituite dalle seguenti: "analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)";
e) all'articolo 6, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora per i parametri "coliformi totali" e "coliformi fecali" vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento";
f) all'articolo 6, decimo comma, le parole: "i controlli con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)" sono sostituite dalle seguenti: "i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)";
g) all'articolo 6, undicesimo comma, le parole: "due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella (allegato 1)" sono sostituite dalle seguenti: "due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)";
h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7-
1. Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).
2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)";
i) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8-
1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.
2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa";
l) nell'allegato 1:
1) nella terza colonna, le parole: "Frequenza campioni" sono sostituite dalle seguenti: "Frequenza minima dei campioni";
2) nella nota numero 1 le parole: "la frequenza di campionamento" sono sostituite dalle seguenti: "la frequenza minima di campionamento".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.

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