Legge del 2000 numero 340 art. 34


SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LIBRI FONDIARI E DI PROCEDURE DI INTAVOLAZIONE
1.All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Sostituisce la lettera d) all'art. 33 dell'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499:"d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico.").;
b) (Aggiunge il par. 3- bis alla sez. IV dell'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499:" 3-bis. Annotazione dei contratti preliminari e dei contratti sottoposti a condizione. Art. 60-bis. 1.Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare può ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.2.Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato. Art. 60-ter. 1.Per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis, comma 2, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione del contratto preliminare.2.Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il promittente alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti dall'articolo 2825-bis del codice civile e le annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-bis del presente allegato.
Art. 60-quater. 1.Deve essere cancellata l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.2.Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-bis, comma 3, del codice civile, l'annotazione è cancellata a richiesta di parte. Art. 60-quinquies. 1. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera h), la cancellazione dell'annotazione può essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione può essere giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede. 2.Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento della condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome dell’acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui all’articolo 71-bis. 3.Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate anche in virtù di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione è mancata o si è verificata, salvo in quest’ultimo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto condizionato.");
c) (Aggiunge l'art. 71 - bis all'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499: "Art. 71-bis. 1. La cancellazione dell’annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere f) e g), è eseguita quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. 2.La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.)";
d) (Aggiunge l'art. 95 -bis all'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499:"Art. 95-bis. 1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici l'emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti. 2.Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive impartite dal giudice tavolare. 3.Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare a sè la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficoltà sostanziale o giuridica del caso o per l’importanza o la portata della decisione.");
e) (Aggiunge l'art. 130 - ter all'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499: "Art. 130-ter. 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, è ammesso reclamo con le modalità previste dagli articoli 126 e seguenti.").

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