Legge del 2000 numero 340 art. 28


NORMA DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CONNESSI ALL'OPERA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, FEBBRAIO 1981 E MARZO 1982
1.(Sostituisce il comma 6 dell'art. 2, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398:"6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE.").

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2000 numero 340 art. 28"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti