Legge del 2000 numero 340 art. 27


ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.
(Comma così modificato dal comma 2-septies dell’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, come modificato dal comma 3 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, e poi dal comma 4-ter dell'art. 10, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, nel testo integrato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119)
2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo periodo è soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.
5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

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