Legge del 2000 numero 340 art. 26


ISTITUZIONE DELL'UFFICIALE ELETTORALE
1.(Aggiunge l'art. 4 - bis al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223:"Art. 4-bis. – 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.2.Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.3.Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.4.Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.5.Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.6.In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano.").
2.(Sostituisce il secondo comma dell'articolo 5, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, :"Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario.)".
3.All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "Il Consiglio comunale," sono inserite le seguenti: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti";
b) (Sostituisce il secondo comma dell'art. 12 D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223:"La Commissione è composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri.").
4.(Sostituisce il primo comma dell'art. 13, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223:"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.").
5.All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono soppresse le parole: ", nei comuni con oltre 10.000 abitanti,";
b) al terzo comma sono soppresse le parole: "cinque o".
6. (Sostituisce con due periodi l'originario primo periodo dell'art. 17, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223: "Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario.").
7.All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal presidente della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario"
8.All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario," sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficiale elettorale";
b) al terzo comma, le parole: "dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal segretario".
9.Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale".
10.All’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dai componenti della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale".
11.All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "e delle Commissioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali".
12.(Sostituisce l’art. 52, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223:"Art. 52. 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico.)".
13.In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.
14.Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2002.

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