Legge del 2000 numero 340 art. 2


ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

[1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi]
(Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 71, comma 4, del citato D.P.R. n. 445/2000.).

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