Legge del 2000 numero 205 art. 20


AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
1. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:
"Art. 53-bis. - (AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI)). -
1. A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali".

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