Legge del 2000 numero 205 art. 14


AUMENTO DELL'ORGANICO DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è aumentata nella misura complessiva di quaranta unità, da ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

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