Legge del 2000 numero 205 art. 12


MEZZI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE NOTIFICHE

Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

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