Legge del 1999 numero 91 art. 1



1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 340 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
2. Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1999 numero 91 art. 1"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti