Legge del 1999 numero 526 art. 22


(RISERVA DI SCORTE PETROLIFERE: CRITERI DI DELEGA).
1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;
b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilita' di tali informazioni alle parti interessate;
c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
d) prevedere la possibilita' di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1999 numero 526 art. 22"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti