Legge del 1999 numero 394 art. 53


Condizioni per l'iscrizione nel Registro
Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:
a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale, della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche, della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.
I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti:
b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;
c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;
d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;
f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
a) disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;
b) patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio.
Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare la disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui all'articolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilità di alloggio.
Nell'ambito del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.
Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:
a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché volontarie;
b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività;
c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifiche di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;
f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6 lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.

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