Legge del 1999 numero 394 art. 49


Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni

I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente, all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.
Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta prova nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.
Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

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