Legge del 1999 numero 130 art. 2


PROGRAMMA DELL'OPERAZIONE

1. I titoli di cui all'articolo 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
2. La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria può reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicità del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilità da parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la società cessionaria può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonché l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la società cessionaria;
i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8.
(Lettera aggiunta dall’art. 60-sexies, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96)
4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.
4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.
(Comma aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 12, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145)
5. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di professionalità e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti.
(Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 9, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con i termini di applicabilità previsti dal comma 8 dell'art. 10 del citato D.Lgs. n. 141/2010 come sostituito dal comma 4 dell'art. 7, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)
6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.
(Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 9, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con i termini di applicabilità previsti dal comma 8 dell'art. 10 del citato D.Lgs. n. 141/2010 come sostituito dal comma 4 dell'art. 7, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1999 numero 130 art. 2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti