Legge del 1998 numero 415 art. 9


abrogato
[All'articolo 1, comma 2, della legge n. 109 del 1994 (27), le parole: «le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «i princìpi desumibili dalle disposizioni».
Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 109 del 1994 (27) è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All'articolo 3, comma 4, della legge n. 109 del 1994 (27), le parole: «coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione,» sono sostituite dalle seguenti: «coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento,».
All'articolo 3, comma 5, della legge n. 109 del 1994 (27), dopo le parole: «nuovo capitolato generale d'appalto» sono inserite le seguenti: «che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e» e le parole: «per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089».
All'articolo 3, comma 6, lettera h), della legge n. 109 del 1994 (27), le parole: «17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «17, comma 7».
All'articolo 3, comma 7-bis, della legge n. 109 del 1994 (27), la parola: «strettamente» è soppressa.
All'articolo 4, comma 5, della legge n. 109 del 1994 (27), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089».
All'articolo 4, comma 6, della legge n. 109 del 1994 (27), dopo le parole: «anche su richiesta», è inserita la seguente: «motivata» e le parole: «del Servizio di ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio ispettivo di cui al comma 10».
(Omissis).
(Omissis).
(Omissis) .
All'articolo 4, comma 16, lettera c), della legge n. 109 del 1994 (27), sono soppresse le parole: «le relazioni di cui all'articolo 14, comma 8,».
(Omissis) .
All'articolo 4, comma 17, della legge n. 109 del 1994 (27), le parole: «80.000 ECU» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 ECU».
(Omissis).
All'articolo 5 della legge n. 109 del 1994 (27), il comma 3 è abrogato.
(Omissis).
(Omissis).
All'articolo 9, comma 1, della legge n. 109 del 1994 (27), le parole: «regolata dalle» sono sostituite dalle seguenti: «ammessa in base alle».
All'articolo 9, comma 2, della legge n. 109 del 1994 (27), dopo le parole: «per quanto attiene» sono inserite le seguenti: «al periodo di riferimento nonché».
All'articolo 11, comma 1, della legge n. 109 del 1994 (27), le parole: «riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate» sono sostituite dalle seguenti: «posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate».
All'articolo 12, comma 1, della legge n. 109 del 1994 (27), è soppressa la parola: «esclusivamente».
All'articolo 13, comma 4, della legge n. 109 del 1994 (27), le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara».
(Omissis) .
All'articolo 16, comma 2, della legge n. 109 del 1994 (38), dopo le parole: «ai profili ambientali» sono inserite le seguenti: «e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio»; la parola: «speciali» è sostituita dalle seguenti: «dimensionali, volumetriche,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa».27. All'articolo 16, comma 5, della legge n. 109 del 1994 (38), le parole: «nei termini e con le modalità» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità».
All'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 (38), dopo le parole: «nonché agli studi e alle ricerche connessi,» sono inserite le seguenti: «gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti,».
All'articolo 18, comma 2-bis, della legge n. 109 del 1994 (38), dopo le parole: «impatto ambientale ad altre rilevazioni,» sono inserite le seguenti: «alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,».
(Omissis).
All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109 del 1994 (38), dopo le parole: «le amministrazioni aggiudicatrici», sono aggiunte le seguenti: «ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b)».
(Omissis) .
All'articolo 19, comma 5, della legge n. 109 del 1994 (38), le parole: «delle amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,».
All'articolo 20, comma 2, della legge n. 109 del 1994 (38), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice».
All'articolo 20, comma 4, della legge n. 109 del 1994 (38), dopo la parola: «parere» è soppressa la parola: «vincolante», le parole: «ai sensi dell'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 16», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo».
All'articolo 24, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 109 del 1994 (38), le parole: «superiore a 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 300.000».
All'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge n. 109 del 1994 (38), dopo le parole: «imperiosa urgenza» sono inserite le seguenti: «attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento».
All'articolo 24, comma 5, della legge n. 109 del 1994 (38), dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera b),».
All'articolo 24, comma 6, della legge n. 109 del 1994 (38), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis».
All'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 (38), il comma 8 è abrogato.
(Omissis).
All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109 del 1994 (38), al primo periodo, le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori» e le parole: «della spesa prevista» sono sostituite dalle seguenti: «dell'importo del contratto stipulato».
(Omissis).
(Omissis).
All'articolo 27, comma 2, alinea, della legge n. 109 del 1994 (38), le parole: «per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17».
All'articolo 27, comma 2, lettera b), della legge n. 109 del 1994 (38), le parole: «17, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «17, comma 4».
All'articolo 28, comma 1, della legge n. 109 del 1994 (38), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione».48. (44).
(Omissis).
All'articolo 29, comma 1, lettera f), della legge n. 109 del 1994 (38), le parole: «nonché del nominativo del direttore dei lavori designato» sono sostituite dalle seguenti: «del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro».
(Omissis).
All'articolo 30, comma 1, primo periodo, della legge n. 109 del 1994 (38), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario».
(Omissis).
(Omissis).
(Omissis).
(Omissis) .
(Omissis).
Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7-bis, della legge n. 109 del 1994, introdotto dal comma 57 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dall'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).
(Omissis).
(Omissis).
(Omissis).
Le disposizioni attuative del comma 63 sono adottate, entro il termine del 31 dicembre 1998, nelle forme indicate nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 .
(Omissis).
(Omissis).
All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , il comma 3-ter, introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 109 del 1994, è abrogato.
All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 5 è abrogato.
(Omissis).
All'articolo 18, comma 11, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «5,» è soppressa;
b) le parole da: «20» fino a: «n. 584, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406».
(Omissis).
All'articolo 18, comma 13, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, la parola: «5,» è soppressa.
All'articolo 34 della legge n. 109 del 1994, il comma 4 è abrogato.
(Omissis).
All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo le parole: «rispetto ai servizi» sono aggiunte le seguenti: «, siano complessivamente di importo inferiore al 50 per cento del totale».
Il termine di cui all'articolo 37 della legge n. 109 del 1994 è riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, qualora l'intesa di cui al medesimo articolo 37 non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa.
Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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