Legge del 1998 numero 415 art. 3


abrogato
[(Omissis) (Aggiunge i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 10, L. 11 febbraio 1994, n. 109).
(Omissis) ( Premette il comma 01 all'art. 19, L. 11 febbraio 1994, n. 109,).
All'articolo 19 della legge n. 109 (2), al comma 1, lettera b), dopo le parole: «progettazione esecutiva» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 16, comma 5,».
(Omissis) ( Sostituisce il n. 1 della lett. b) del comma 1 dell'art. 19, L. 11 febbraio 1994, n. 109).
(Omissis) (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 19, L. 11 febbraio 1994, n. 109).
(Omissis) (Sostituisce il comma 2 dell'art. 19, L. 11 febbraio 1994, n. 109).
(Omissis) ( Aggiunge il comma 2-bis all'art. 19, L. 11 febbraio 1994, n. 109).
Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2-bis, della legge n. 109 (2), introdotto dal comma 7 del presente articolo.
(Omissis) ( Aggiunge i commi 5-ter e 5-quater all'art. 19, L. 11 febbraio 1994, n. 10]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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